IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO DELEGATO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITA' e il MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con il MINISTRO DELLA SALUTE e il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riguardo all'art. 3-septies concernente l'integrazione socio-sanitaria; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001; Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze; Visto l'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, in base al quale gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» laddove dispone che le eventuali risorse derivanti dalle attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 159, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» e, in particolare, l'art. 1, comma 405, che dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che ha incrementato il Fondo per le non autosufficienze di 50 milioni di euro, portandolo ad un importo complessivo di 450 milioni di euro; Visto in particolare, l'art. 1, comma 411, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, laddove dispone che in sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016, e' compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2017, di ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 e, in particolare, la Tabella 4, che ha assegnato al capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», una disponibilita', in termini di competenza, per l'anno 2018, pari a 450 milioni di euro; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2010)», che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e, in particolare, l'art. 21, comma 6, lettera c), che prevede il Piano per la non autosufficienza quale strumento programmatico per l'utilizzo del Fondo; Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97, secondo cui per l'anno 2018, nelle more dell'adozione del piano triennale di cui all'art. 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze e' ripartito secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 recante: «Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita'»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, 26 settembre 2016, concernente il Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2017 di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 dicembre 2014 di cui all'art. 24, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017; Visto l'Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018 per l'avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate, ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, che attiva su tutto il territorio nazionale i flussi informativi con riferimento, tra l'altro, ai beneficiari delle misure connesse al Fondo per le non autosufficienze; Visto il documento di conclusione positiva della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, unito alla nota n. 4410 del 7 giugno 2017, e comprensivo della certificazione INPS validata dalla medesima conferenza, con cui e' stato accertato l'importo delle risorse, pari, per l'anno 2018, a 12,2 milioni di euro, in coerenza con quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012; Acquisita in data 31 ottobre 2018 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Risorse del Fondo per le non autosufficienze 1. Le risorse nazionali assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2018, pari, complessivamente, a 462,2 milioni di euro, sono le seguenti: a) le risorse di cui all'art. 1, comma 159, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e le risorse di cui all'art. 1, comma 405, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 450 milioni di euro; b) le risorse derivanti dalle attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), pari a 12,2 milioni di euro. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, per una quota pari a 447,2 milioni di euro, alle regioni per le finalita' di cui all'art. 2 e, per una quota pari a 15 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalita' di cui all'art. 3. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive per l'anno 2018 e' riportato nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il riparto alle regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Nelle more della definizione del Piano per la non autosufficienza, di cui all'art. 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo n. 147 del 2017, i criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2018 sono basati sugli indicatori stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2016. 4. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripartite fra le regioni con le stesse modalita' e criteri di cui al presente decreto, come da Tabella 2.